Diritti cinematografici

I diritti cinematografici sono i diritti provenienti da una proprietà intellettuale usati per la produzione di opere derivate - in questo, un film - sotto la tutela del diritto di copia.

Ai sensi della normativa anglosassone, in special modo statunitense, l'autore dell'opera originale detiene i diritti cinematografici fin quando non decide di cederli a un produttore per utilizzarli in adattamenti derivati.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103[1], prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.[2]

Si considerano invece coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.[3]

  1. ^ InterLex - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente, su interlex.it. URL consultato il 21 luglio 2019.
  2. ^ InterLex - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente, su interlex.it. URL consultato il 21 luglio 2019.
  3. ^ InterLex - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente, su interlex.it. URL consultato il 21 luglio 2019.

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